Istituto Comprensivo Gozzi Olivetti

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Notizie

Comunicazione ASLTO Città di Torino prot. 2022/0030939 del 21.01.2022 – gestione positività e istruzioni per il rientro nell’ambito dell’attuale quadro epidemiologico con modulo per autodichiarazione

Si allega la circolare n. 69, relativa a infanzia e primaria, con il modulo per ottenere il tampone gratuito a fine quarantena.

 

Per la scuola secondaria, la gestione della didattica è invariata e dipende dal numero dei casi positivi segnalati (un caso, autosorveglianza; due casi, misure differenziate a seconda dello stato vaccinale o di guarigione; tre casi, la classe va in DAD).

 

Si riepilogano, per tutti, le modalità di gestione delle comunicazioni di quarantena e del rientro a scuola a fine quarantena: 

 

- la Dirigente trasmette alle famiglie il provvedimento di quarantena di dieci giorni con test di uscita (antigenico o molecolare) se e non appena lo riceverà dall’Asl

 

- gli allievi della classe in DAD potranno effettuare il tampone decorsi dieci giorni dall’ultimo contatto con il positivo presso gli Hotspot della Città di Torino (previo appuntamento del Covidscuola, comunicato dalla scuola alle famiglie previa ricezione dello stesso, oppure presso le Farmacie convenzionate, gratuitamente, presentando l’autodichiarazione che si allega, oppure presso farmacie e centri convenzionati)

 

- l’esito negativo del test libererà dalla misura di contumacia se caricato dai centri/farmacie sulla Piattaforma regionale Covid-19 (alla quale la scuola NON accede).

 

La riammissione a scuola avverrà a fronte di presentazione del referto con esito negativo del tampone eseguito dopo dieci giorni; in assenza di test la riammissione a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni di quarantena e con autodichiarazione di assenza di sintomi.

 

Per evitare situazioni di incertezza che graverebbero soprattutto sugli allievi, si prega di fornire al rientro a scuola una copia cartacea dell’esito negativo del test di uscita.

 

L’invio tramite email in segreteria, infatti, rende difficoltoso per gli insegnanti della prima ora ammettere in classe gli studenti che rientrano nei diversi plessi, tutti alla stessa ora. La presentazione dell’esito sullo smartphone dei genitori, pur ammissibile, è sconsigliata in quanto crea inevitabilmente code e assembramenti all’ingresso.

 

Si ringraziano genitori, tutori e tutti i lavoratori per la collaborazione e la pazienza dimostrate in questo difficile momento.

Dalla Regione Piemonte - Chiarimenti sui casi di Covid a scuola

 

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/chiarimenti-sui-casi-covid-scuola

 

1. Un caso di Covid alle elementari: perché la classe viene chiusa in attesa del controllo T0 di tamponi? Entro quando vanno fatti i test?

I test vengono eseguiti nel minor tempo possibile e a scopo precauzionale la classe viene posta subito in dad/quarantena preventiva. È bene ricordare che, in casi di alta circolazione del virus come quello in cui ci troviamo in questo momento, la normativa nazionale prevede che i Sisp possano valutare delle misure più restrittive a scopo cautelativo, come la quarantena dell'intera classe, anche in presenza di un solo caso.

 

2. I test T0 sono previsti solo per i bambini che sono entrati in contatto con il positivo, o anche per quelli già in quarantena a casa per altri contatti a rischio? La loro eventuale positività viene conteggiata nel computo generale della classe?

 

I test T0 non sono previsti per i bambini già a casa in quarantena per altri contatti stretti. La positività viene conteggiata nel computo generale della classe solo se confermata entro 48 dall’ultimo contatto con i compagni a scuola.

3. Se una classe - scuola primaria o infanzia o nido - va in quarantena, il provvedimento vale anche per i bambini che hanno completato la vaccinazione da meno di 4 mesi (over 5anni) e per i guariti da Covid, oppure si applicano le regole per i contatti di caso in vigore per gli adulti?
Sì, vale anche per loro, perché la normativa nazionale per i bambini di nido, infanzia e primaria non prevede una distinzione delle misure nel caso siano vaccinati o guariti da meno di 4 mesi.

4. I bambini nella situazione indicata al punto precedente devono comunque sottoporsi al tampone di rientro al decimo giorno?
Sì.

5. I bambini o ragazzi di classi in quarantena che non fanno il tampone al decimo giorno, ma osservano i 14 giorni di isolamento, devono produrre qualche documento al rientro a scuola o è sufficiente l'autocertificazione di mancanza sintomi?
È sufficiente l'autocertificazione di assenza di sintomi.

6. Per il rientro a scuola dopo la malattia Covid, per gli under12 che non hanno il green pass è sufficiente l'esito negativo del tampone o serve un documento dell’Asl?
È sufficiente l'esito negativo del tampone (antigenico o molecolare) oppure il provvedimento di guarigione emesso dall'Asl.

7. Per i ragazzi over12 che hanno il green pass: per il rientro a scuola dopo la malattia è sufficiente l'esito negativo del tampone, che genera il green pass, o serve un documento di fine quarantena inviato dall’Asl?
È necessario avere il green pass da guarigione o il provvedimento di fine isolamento emesso dall'Asl oppure l'esito negativo del tampone (antigenico o molecolare).

8. E per chi era solo in quarantena per contatto con un positivo?
È sempre necessario il provvedimento di fine quarantena emesso dall'Asl oppure l'esito negativo del tampone (antigenico o molecolare).

9. Sono uno scolaro positivo, ma non per contagio scolastico (ma contagio da parente, genitore, ecc.): l'Asl non mi ha mai telefonato, alla scadenza dei dieci giorni di quarantena cosa faccio? E come rientro a scuola?
Nel caso in cui il soggetto positivo non sia stato ancora contattato dall’Asl, prima di eseguire il tampone di uscita dall’isolamento è opportuno consultare il proprio pediatra o medico di famiglia. Per il rientro a scuola è necessario avere il green pass da guarigione o il provvedimento di fine isolamento emesso dall'Asl oppure l'esito negativo del tampone (antigenico o molecolare).

Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico

Si pubblica il link alla più recente normativa relativa alla gestione delle positività al Sars-Cov-2 in ambito scolastico: Gazzetta Ufficiale  recante il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022).

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.  

 

In sintesi:

Scuola dell'Infanzia

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe, per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede quanto segue:

attività didattica: sospesa per 10 giorni;
misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.


Personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso: si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola primaria


In presenza di un solo caso di positività nella classe, per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

Il MI raccomanda per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.


In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o
antigenico – con risultato negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

Scuola secondaria di I grado (e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale)


In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:


A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, per gli alunni vaccinati da meno di 14 giorni, per gli alunni che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo.


B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

La scuola, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

 

Decreto di indizione delle elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021-2024

Le elezioni del Consiglio d’Istituto si svolgeranno nei giorni

 

- DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 12.00)

 

- LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021 (apertura dei seggi dalle ore 8.00 alle ore 13.30)

 

presso il seggio elettorale unico costituito nell’edificio della sede centrale “Camillo Olivetti”, via Bardassano 5, Torino.

 

Per tutte le operazioni propedeutiche al voto si rimanda al decreto allegato.

 

Si allegano anche i moduli per la presentazione delle liste per le diverse componenti.

 

Si ringrazia il Consiglio di Istituto uscente per il lavoro svolto nel corso dell'ultimo triennio.

 

 

Allegati:
Scarica questo file (Decreto di indizione delle elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021-2024-signed (1).pdf)Decreto di indizione delle elezioni Consiglio di Istituto triennio 2021-2024-signed (1).pdf[Decreto con date corrette (termini di presentazione delle liste)]252 kB
Scarica questo file (MODULI LISTE ELEZIONI Consiglio di Istituto.pdf)MODULI LISTE ELEZIONI Consiglio di Istituto.pdf[ ]158 kB

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